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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART 1 - Il Comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
1.- Il Comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA è un
ente autonomo territoriale disciplinato dai principi fissati dalle leggi
generali della Repubblica, che ne determina le funzioni, e dalle norme del
presente Statuto.
2.- Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
ART 2 - Il territorio, la sede, lo stemma
1.- Il territorio del Comune è costituito dai terreni
circoscritti alle mappe catastali nn. 19 fogli + 15 allegati, confinanti:
a Nord, Comune di Ancarano (TE),Ascoli Piceno, Maltignano;
a Sud, Comuni di S.Omero e Civitella del Tronto;
ad Est, Torano Nuovo ed Ancarano;
ad Ovest, Comuni di Folignano e Civitella del Tronto.
2.- Il territorio di cui al primo comma comprende le frazioni di:
A) Capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune,
dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
B) FARAONE;
C) VILLA MATTONI;
D) PAOLANTONIO.
3.- Lo stemma del Comune è rappresentato da un campo di
cielo, al cervo rivoltato fermo su campagna di verde. Ornamenti esteriori da
Comune.
3 bis.- Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di
colore azzurro riccamente ornato da ricami di argento e caricato dello stemma
con l'iscrizione centrata in argento “Comune di Sant'Egidio alla Vibrata”.
ART 3 - Lo Statuto
1.- Lo Statuto costituisce l'atto regolamentare generale del
quale il Comune deve essere permanentemente dotato.
2.- Non può essere revocato se contestualmente non ne
viene approvato uno nuovo. La delibera di revoca - totale o parziale - diviene
operante solo con l'entrata in vigore delle norme sostitutive.
3.- Lo Statuto è vincolante per il Comune: ogni atto che si
ponga in contrasto con esso è illegittimo.
ART 4 - Interpretazione dello Statuto
1.- Lo Statuto deve essere interpretato in armonia con i
principi di cui agli articoli 5 e 128 della Costituzione e con le altre norme
Costituzionali; non deve contrastare con le leggi ordinarie di principio che
hanno riconosciuto la potestà statutaria dei Comuni ed in particolare con il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2.- Occorre inoltre attenersi ai criteri
dell'interpretazione letterale, logica e sistematica di cui all'articolo 12
delle disposizioni sulla legge in generale al codice civile.
3.- Non è ammessa una interpretazione ed applicazione
analogica; le eventuali lacune che possono presentarsi in una norma statutaria
non possono essere colmate da previsioni normative contenute in altri Statuti.
ART 5 - I principi di azione, di libertà, di
eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione.
1.- Il Comune fonda la propria azione sui principi di
libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla
Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che ne limitano la realizzazione.
2.- Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini
all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale.
3.- Riconosce e garantisce la partecipazione delle
formazioni sociali nelle quali si realizza la personalità umana, sostiene il
libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della
comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4.- Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale.
4 bis.- Persegue la realizzazione di condizioni di pari
opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.
4 ter.- Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli
altri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati,
controllati o dipendenti del Comune promuove la presenza dei rappresentanti di
entrambi i sessi.
Art 6 - Tutela delle persone handicappate
1.- Il Comune, per il raggiungimento dei fini previsti
dall'articolo 40 della legge 05.02.1992 n. 104, attua gli interventi sociali e
sanitari diretti all'assistenza, all'integrazione sociale ed alla tutela dei diritti
delle persone handicappate, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di
potenziamento dei servizi esistenti.
2.- Per l'attuazione degli interventi sociali e sanitari di
cui al precedente comma, gli organi comunali, nell'ambito delle rispettive
competenze, provvederanno a coordinare gli interventi anche previe intese,
acquisizioni di pareri e stipule di apposite convenzioni con i servizi sociali,
sanitari, educativi e del tempo libero operanti nel territorio comunale.
ART 7 - Funzioni del Comune
1.- Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.- Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative
proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il
principio di sussidiarietà.
3.- Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative
attinenti alla cura ed agli interessi della comunità locale, anche mediante
attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4.- Al Comune spettano le tasse, le imposte, le tariffe e i
contributi sui servizi ad esso attribuiti.
ART 8 - I compiti del Comune per i servizi di
competenza statale
1.- Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di
stato civile e di leva militare e le altre funzioni amministrative di
competenza statale che ad esso vengono affidate dalla legge.
ART 9 - I servizi pubblici locali
1.- Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze -
provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere
lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.- Può gestire tali servizi pubblici nelle forme giuridiche
previste dalla legge e dallo Statuto.
ART 10 - Sviluppo economico
1.- Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce
l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la
migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2.- Sviluppa le attività industriali, artigianali e
turistiche, promovendone il rinnovamento e l'ordinata espansione delle
attrezzature e dei servizi.
ART 11 - La programmazione
1.- Il Comune adotta la politica di programmazione
coordinata con la Regione, la Provincia e gli altri enti territoriali come
metodo ordinatore della propria attività.
2.- Realizza la programmazione locale mediante la
partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
ART 12 - La partecipazione
1.- Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la
effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed
amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione,
dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2.- Riconosce che presupposto della
partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui
provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti
idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti
permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
ART 13 - Cooperazione con altri Enti
1.- Per la definizione e l'attuazione di programmi che
richiedono l'azione integrata di più Comuni, della Provincia, della Regione e
di altre Amministrazioni, il Comune promuove la conclusione di accordi
programmatici per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i
connessi adempimenti.
ART 14 - beni comunali
1.- I Beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni
patrimoniali.
2.- Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.
ART 15 - Albo pretorio
1.- Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle
deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere
portati a conoscenza del pubblico.
TITOLO II - L'AUTONOMIA
REGOLAMENTARE
ART 16 - I regolamenti
1.- Ove necessario, per l'attuazione dei principi indicati
nel presente Statuto e nei casi previsti dalla legge, il Comune adotta appositi
Regolamenti.
ART 17 - Efficacia dei Regolamenti
1.- I Regolamenti di cui all'articolo precedente incontrano
i seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con la
Costituzione, con i principi fissati dalle leggi e con il presente Statuto;
b) non possono contenere norme interpretative della legge e
dello Statuto comunale;
c) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di
deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per
dichiarazione espressa del competente organo comunale o per incompatibilità tra
le nuove disposizioni e le precedenti o il nuovo regolamento regola
l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore ma
anche ad opera di modifiche di principi fissati dalla
legge o norme statutarie che si pongano in contrasto con norme regolamentari.
ART 18 - Procedimento di formazione dei
Regolamenti
1.- I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai
sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera a, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, fatti salvi i casi in cui la competenza è
attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.
2.- Essi entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro
affissione all'albo Pretorio. In casi particolari tale termine può essere
ridotto con idonea motivazione da parte del Consiglio comunale.
3.- I Regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi
nel loro insieme.
ART 19 - Principi fondamentali dei Regolamenti
1.- I Regolamenti per il funzionamento del
Consiglio e della Giunta sono fondati sui principi indicati nel presente
Statuto ed hanno le seguenti finalità:
a) garanzia per ciascun Consigliere e Assessore per la
migliore conoscenza dei dati occorrenti per lo sviluppo della sua attività;
b) diritti di ciascun Consigliere e Assessore di esprimere
compiutamente il proprio pensiero;
c) democraticità delle decisioni attraverso la libera
espressione del voto sulle questioni controverse;
d) diritto di ciascun Consigliere e Assessore e di ciascun
gruppo di far conoscere i fatti che egli riterrà rilevanti alla pubblica opinione
attraverso il servizio stampa;
e) rimedi contro ogni forma di elusione di tali principi che
si traduca nell'impedimento al libero svolgimento delle attività e al
conseguimento delle decisioni in tempi reali.
2.- Il regolamento per il
funzionamento del Consiglio di cui al comma 1, adottato a maggioranza assoluta
dei voti, deve conformarsi ai seguenti principi:
a) la riunione è valida con la presenza della metà del numero
dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione
è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il
Sindaco;
b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia
stata assicurata ad opera del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione ai
gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative
alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al Sindaco almeno
tre giorni prima della seduta, per iniziativa del Responsabile di area;
c) sono fissate le modalità di approvazione del processo
verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste
dai Consiglieri e le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per
letto;
d) gli avvisi di convocazione devono pervenire al consigliere
nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti
l'invio.
3.- Il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento
degli organismi di partecipazione:
a) è diretto ad impegnare il maggior numero di
cittadini, le categorie sociali e le espressioni degli interessi diffusi, in
modo reale ed efficace, nelle decisioni comunali ed a consentire agli Organi e
uffici Comunali di conoscere con immediatezza e in modo costante gli
orientamenti effettivi della cittadinanza;
b) disciplina il referendum, le petizioni popolari, le
consultazioni ed ogni altra forma partecipativa;
c) disciplina i modi di intervento in favore dei diritti dei
consumatori e per assecondare la tutela degli interessi diffusi.
4.- Il Regolamento delle commissioni consiliari:
a) disciplina la composizione delle commissioni;
b) individua il numero delle stesse;
c) stabilisce il funzionamento dei lavori preparatori di
atti (regolamentari o amministrativi) che richiedono un lungo iter procedurale.
5.- Il Regolamento dei capi gruppo consiliari viene posto in
essere per dare maggiore snellezza agli organi istituzionali.
ART 20 - Interpretazione dei Regolamenti
Comunali
1.- I Regolamenti devono essere interpretati alla luce dello
Statuto, nonché delle norme legislative che attribuiscono l'autonomia
statutaria e delle leggi vigenti in
materia.
2.- Occorre inoltre attenersi ai criteri
dell'interpretazione letterale, logica, sistematica, nell'ambito dello stesso
regolamento.
3.- Non è ammessa un'interpretazione ed applicazione
analogica del regolamento. Le eventuali lacune che possono presentarsi in una
norma regolamentare non possono essere colmate da previsioni normative
che siano contenute in altro regolamento, anche se vi possono essere casi
simili o materie analoghe.
ART 20 Bis
- Disciplina applicabile alle violazioni di regolamenti comunali
1.- Per le violazioni alle disposizioni dei
regolamenti, rispetto ai quali non sia applicabile una sanzione amministrativa
prevista dalla legge, si applicano le disposizioni generali contenute nella
legge 24.11.1981, n° 689, previste nel capo I, sez. I, II e III.
TITOLO III - ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI
ART 21- Organi
1.- Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il
Sindaco.
CAPO II - I CONSIGLIERI E I GRUPPI
CONSILIARI
ART 22 - Consiglieri Comunali
1.- I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune
senza vincolo di mandato.
2.- I Consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione.
3.- Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il
Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma del Capo II del Titolo III del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e dichiarare la ineleggibilità
o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste
provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida
degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione
degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli
incompatibili.
4.- La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla
legge.
ART 23 - Doveri del Consigliere
1.- I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire
alle sedute del Consiglio Comunale.
2.- Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto
l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa . La mancata
partecipazione, non giustificata, a tre sedute consecutive o a cinque sedute
nel corso dell'anno dà luogo alla dichiarazione di decadenza.
3.- La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale,
d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di
60 (sessanta) giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di
decadenza e dopo motivato esame delle eventuali giustificazioni, che debbono
pervenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvenuta notificazione
della predetta proposta di decadenza.
ART 24 - Poteri del Consigliere
1.- I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni
questione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre,
diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le
procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
ART 25 - Dimissioni del Consigliere
1.- Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate
al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2.- Il consiglio, entro e non oltre
dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con
separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo.
3.- Non si fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero3), del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
ART 26 - Indennità
1.- Le indennità spettanti ai
Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite nelle misure
previste dalla legge e possono essere incrementate o diminuite con delibera di
consiglio.
ART 27 - Tutela processuale
1.- Il Comune, nella tutela dei propri diritti e interessi,
assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al
Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi
all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile
o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di
interesse con l'Ente.
ART 28 - I Gruppi consiliari
1.- I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno
o più componenti.
2.- Ciascun gruppo elegge, entro la prima seduta, un
presidente, in una riunione appositamente convocata, con le modalità stabilite
dal regolamento del Consiglio comunale.
3.- In difetto dell'elezione di cui al comma secondo, è
considerato presidente del gruppo il consigliere che ha riportato il maggior
numero di consensi.
ART 29 - Conferenza dei capigruppo
1.- La conferenza dei Capigruppo è formata dai presidenti di
ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza
o impedimento, dal delegato del Sindaco.
2.- Il regolamento determina i poteri della Conferenza dei
Capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei
lavori.
CAPO III - CONSIGLIO COMUNALE
ART 30 - Elezioni e composizione
1.- Le norme relative alla composizione, all'elezione alle
cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri
sono stabiliti dalla legge.
ART 31 - Durata in carica
1.- La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla
legge.
2.- Rimane in carica sino alla elezione del nuovo,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3.- I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento del Consiglio comunale, continuano ad esercitare gli incarichi
esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.
ART 32 - Competenze del Consiglio
1.- Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo dell'Ente.
2.- Le competenze del Consiglio sono determinate dalla
legge.
3.- Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la
potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e del
coordinamento della finanza pubblica.
4.- Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali
determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri
organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da
sottoporre a ratifica consiliare nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
5.- Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di
indirizzo, sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere in ordine
alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
6.- Il Consiglio definisce gli indirizzi basati su criteri
di competenza, professionalità ed idoneità all'incarico per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni,
nonché provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
7.- Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale
idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei
servizi degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici
periferici delle Amministrazioni Pubbliche al fine di armonizzare
l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
ART 33 - Programma di governo
1.- Entro tre mesi dalla prima
seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta in Consiglio il
testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato, che deve essere messo a disposizione dei
consiglieri almeno sette giorni prima.
2.- Il Consiglio annualmente, in
sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio annuale e pluriennale, definisce l'azione e gli interventi da
realizzare nel corso dell'anno dichiarandone la coerenza con il programma di
governo.
3.- Il Consiglio ogni anno,
contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di
bilancio, verifica l'attuazione del programma di governo.
ART 34 - Commissioni Comunali permanenti
1.- Il Consiglio, ad ogni rinnovo, istituisce nel suo seno
Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza
numerica dei gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, assicurando,ove
possibile, la presenza in esse con diritto di voto, di almeno un rappresentante
per ogni gruppo.
2.- Le modalità di voto, le norme di composizione e di
funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal
Regolamento.
3.- Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori
delle Commissioni, senza diritto di voto.
4.- Le Commissioni esaminano preventivamente le più
importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale, esprimono su di esse
il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione e
concorrono, nei modi stabiliti dal Regolamento, allo svolgimento dell'attività
amministrativa del Consiglio.
5.- Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento
alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché, previa
comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali,
degli amministratori e dei dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune.
Art 35 - Commissioni speciali
1.- Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri
membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine o di controllo
sull'attività dell'Amministrazione. Il presidente e almeno un terzo dei componenti
di ciascuna commissione deve essere nominato su designazione delle minoranze
consiliari.
2.- Il Sindaco o gli assessori da esso nominati rispondono,
entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato
ispettivo presentato dai consiglieri.
3.- Le modalità ed i termini della convocazione, la
disciplina delle adunanze, il sistema di votazione, la decadenza dei
consiglieri per motivi di assenza, il diritto di iniziativa, il dovere di
astensione, le modalità di presentazione delle interrogazioni ed ogni altra
istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, i poteri, la
composizione ed il funzionamento delle commissioni di indagine sull'attività
dell'Amministrazione, nonché quant'altro inerente all'attività ed al
funzionamento sono disciplinati dal regolamento delle commissioni consiliari.
ART 36 - Commissione per il Regolamento del
Consiglio
1.- Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il
Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione
numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di
almeno un rappresentante per ogni
gruppo.
2.- La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte
sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in
articoli e lo sottopone, con proprio parere alla approvazione del Consiglio.
3.- La Commissione è nominata per l'intera durata del
Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento ha anche quello
di curarne l'aggiornamento esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine
alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il
proprio parere, al voto del Consiglio.
Art 37 - Prima adunanza
1.- La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è
riservata, per il primo punto in discussione, alla convalida degli eletti.
2.- La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa
possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
3.- Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.
4.- La prima seduta del Consiglio deve essere convocata
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi
entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
ART 38 - Sessioni del Consiglio
1.- Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e
straordinarie.
2.- Le sessioni ordinarie sono quelle nelle quali vengono
iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee
programmatiche, del bilancio di previsione e del rendiconto della
gestione.
3.- Sono considerate sessioni straordinarie tutte le altre.
Art 39 - Convocazione dei Consiglieri
1.- Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui
compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo i casi di cui
al successivo comma due del presente articolo.
2.- Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un
termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei
consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3.- Trascorso il predetto termine senza che la riunione
abbia luogo, il Consiglio viene convocato, previa diffida, dal Prefetto.
4.- In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un
preavviso di almeno quarantotto ore. In questo caso ogni deliberazione
può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei
consiglieri presenti.
5.- Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio può
prevedere un termine non inferiore a ventiquattrore, per un numero limitato di
argomenti, in caso di atti di eccezionale urgenza.
ART 40 - Ordine del giorno
1.- L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale
è stabilito dal Sindaco sentita la Conferenza dei capi gruppo.
ART 41 - Avviso di convocazione
1.- L'avviso di convocazione, con allegato ordine del
giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e trasmesso al consigliere nel
domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo che ne documenti l'invio, nei
seguenti termini:
a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza,
per le sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima
adunanza per le sessioni straordinarie. Tuttavia, nei casi d'urgenza e
per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del
giorno è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco, salvo il caso di cui
al comma 5, dell'articolo 39, sia consegnato quarantotto ore prima: ma in
questo caso, ogni qualvolta la maggioranza dei consiglieri presenti lo
richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno
seguente.
2.- Per il computo dei termini si osservano le disposizioni
dell'articolo 155 del Codice di Procedura Civile.
ART 42 - Astensione dei Consiglieri
1.- I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla
discussione e all'adozione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di
loro parenti o affini entro il quarto grado.
2. – L'obbligo di astensione non si
applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del
consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.
ART 43 - Pubblicità delle sedute
1.- Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono
pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
ART 44 - Presidenza delle sedute consiliari
1.- Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di
potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei
Regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2.- Ha facoltà di sospendere e di sciogliere
l'adunanza.
3.- Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni
avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
ART 45 - Votazioni e funzionamento del
Consiglio
1.- Nessuna deliberazione è legittima se non viene adottat o
in seduta valida e con la maggioranza di legge o di Regolamento.
2.- Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti
persone si prendono a scrutinio segreto.
3.- Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si
computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4.- Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 42,
comma 2, lettera m) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della
maggioranza relativa.
5.- Quando il Consiglio deve nominare più rappresentanti
presso il singolo ente, almeno uno dei nominativi è riservato alla minoranza.
Sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione
di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
6.- Il Regolamento determina le norme per il funzionamento
del Consiglio.
ART 46 - Verbalizzazione
1.- Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del
Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi
presiede l'adunanza.
2.- Nell'ipotesi in cui il Segretario comunale debba
astenersi il consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di
Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato
oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza
specificarne i motivi .
3.- Il processo verbale indica i punti principali della
discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4.- Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia
constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.
ART 47 - Pubblicazione delle deliberazioni
1.- Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi,
salvo specifiche disposizioni di legge.
2.- Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 134,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali .
CAPO IV - GIUNTA COMUNALE E SINDACO
SEZIONE I - Elezione del Sindaco e nomina della
Giunta
ART 48 - Elezione del Sindaco
1.- Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale
e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
ART 49 - Nomina della Giunta
1.- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un
vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva
dopo la convalida degli eletti di cui all'art. 37 comma 1, del presente
Statuto.
2.- Possono essere nominati assessori anche cittadini non
facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere.
3.- Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone
comunicazione al Consiglio.
ART 50 - Composizione e Presidenza
1.- La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la
presiede, e da un numero di assessori, stabiliti dallo stesso Sindaco,
che comunque non può essere superiore a sei e inferiore a quattro.
2.- In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il
vice sindaco.
SEZIONE II - La Giunta Comunale
ART 51 - Incompatibilità
1.- La legge prevede le cause di incompatibilità ad
assessore comunale.
2.- All'assessore, in ogni caso, è vietato ricoprire
incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del proprio Comune.
3.– I componenti la Giunta
competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono
astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata
e pubblica nel territorio da essi amministrato.
ART 52 - Il Vice sindaco
1.- Il vice sindaco sostituisce il Sindaco in caso di
assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio
della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.
2.-In mancanza del Sindaco e/o del suo vice le funzioni
vicarie vengono assunte dall'assessore più anziano di età.
ART 53 - Mozione di sfiducia
1.- Il voto negativo del consiglio comunale ad una proposta
del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2.- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3.- La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a
tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e
non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata
si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai
sensi delle leggi vigenti.
ART 54 - Cessazione dei singoli componenti della
Giunta
1.- Gli Assessori cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza.
2.- Le dimissioni da membro della Giunta devono essere
presentate per iscritto al Sindaco e devono considerarsi perfette ed efficaci
immediatamente dalla protocollazione ed altresì irrevocabili, per il solo fatto
della loro presentazione.
3.- Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari,
revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco
entro trenta giorni, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro i trenta
giorni successivi.
ART 55 - Funzionamento della Giunta
1.- L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le
attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quando disposto
dall'articolo successivo.
2.- La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti
all'ordine del giorno della seduta.
3.- Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e
assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale
responsabilità di decisione della stessa.
4.- La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà
dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5.- Le sedute della giunta non sono pubbliche.
6.- Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti,
prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7.- Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di
indirizzo, sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine
alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
8.- Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della
Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal
Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dallo stesso.
9.- Il Consiglio adotta il regolamento per il funzionamento
della giunta.
ART 56 - Attribuzioni della Giunta
1.- La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi
generali adottati dal Consiglio comunale ai fini della loro traduzione in
specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione
dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché
svolgendo attività d'impulso e di proposta nei confronti del Consiglio
medesimo, a cui riferisce periodicamente. Altresì, delibera i regolamenti
rimessi dalla legge alla propria competenza.
2.- La Giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di
governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino
nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del Sindaco, ovvero
degli organi di decentramento.
3.- Fatte salve le ulteriori specifiche attribuzioni
definite dalla legge, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa
sull'ordinamento degli enti locali, la Giunta esercita le seguenti
attribuzioni:
a) adotta gli atti necessari al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in
attuazione delle decisioni fondamentali approvati dal Consiglio comunale
b) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi,
procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
c) approva il piano triennale delle assunzioni;
d) dispone i criteri per l'erogazione di contributi e
benefici ad Enti e persone secondo le procedure regolamentari;
e) accetta lasciti e donazioni, salvo che non comportino
oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale;
f) approva i progetti di opere pubbliche;
g) approva le nomine politiche non diversamente assegnate
dalla legge.
ART 57 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta
1.- La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria
responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazione di
bilancio.
2.- L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori
all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la
tempestiva convocazione del Consiglio.
3.- Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica
del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di
decadenza.
4.- Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la
deliberazione della Giunta adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei
rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non
ratificate o modificate.
ART 58 - Pubblicazione delle deliberazioni della
Giunta
1.- Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate
mediante affissione all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi salvo
specifiche disposizioni di legge.
SEZIONE III - Il Sindaco
ART 59 - Sindaco organo istituzionale
1.- Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione
del Comune.
2.- Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta
giuramento dinanzi al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione
italiana.
3.- La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o
ritardato giuramento.
ART 60 - Competenze del Sindaco
1.- Il Sindaco sovrintende alle verifiche di risultato
connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al
Segretario Comunale o Direttore Generale, se nominato, ed ai responsabili di
area in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché
sull'esecuzione degli atti.
2.- Il Sindaco esercita le funzioni attribuitagli dalle
leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle
funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e
poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori
e delle strutture gestionali ed esecutive.
3.- Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4.- Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati
dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli
esercizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico
degli uffici localizzati nel territorio, considerando il bisogno delle diverse
fasce di popolazione interessate.
5.- Abrogato
6.- Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono
assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di
amministrazione e di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze
connesse all'ufficio.
7.- Il Sindaco quale organo di amministrazione:
a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa
del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il
Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.
8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
d) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene
opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di
direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri
comuni per la nomina del direttore;
8.- Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei
servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna, sentito il parere del segretario comunale o, se
nominato, del direttore generale, in base a criteri di professionalità e di
esperienza; nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per
l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di
quanto previsto nel comma 3, lett. a) e b) dell'articolo 107 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e avvalendosi, di norma, di
professionalità presenti nella struttura dell'ente.
9.- Il Sindaco quale organo di vigilanza:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di
atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le
società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali
delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
b) compie gli atti conservativi dei diritti del comune e
promuove, direttamente avvalendosi del segretario comunale o del direttore se
nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del
comune;
c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che
uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al
Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio
ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla giunta;
d) annulla gli atti e i provvedimenti dei responsabili dei
servizi per motivi di legittimità, sentito il parere del segretario comunale.
10.- Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di
organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle
sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
c) propone argomenti da trattare nelle sedute della giunta,
ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al
consiglio in quanto di competenza consiliare.
ART 61 - Delegazioni del Sindaco
1.- Il Sindaco ha facoltà di delegare con suo provvedimento,
ad ogni Assessore, la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli
uffici ed all'esecuzione di atti per definiti settori dell'attività comunale.
2.- Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e
delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e
funzionalità, lo ritenga opportuno.
3.- Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai
precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al
Consiglio.
4.- Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può
avvalersi di uno o più Consiglieri, compresi quelli della minoranza, per
l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla
sovrintendenza ed esecuzione degli atti.
ART 62 - Competenze del Sindaco quale ufficiale
del Governo
1.- Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica;
b) alle emanazioni degli atti che gli sono attribuiti dalle
leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica,;
c) allo svolgimento, in materie di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.
2.- Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia
ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le
indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per
l'adempimento delle funzioni stesse.
3.- Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa
comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate
ad un Consigliere Comunale.
ART 63 - Durata, dimissioni, impedimento,
rimozione, decadenza, sospensione, decesso
1.- Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni
e la persona che ha ricoperto per due mandati consecutivi la detta carica non
è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.
2.- In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del
Consiglio.
3.- Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle
elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, in detto periodo, le
funzioni di Sindaco sono svolte dal vice sindaco.
4.- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano
irrevocabili e trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al
Consiglio comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
con contestuale nomina di un commissario.
5.- Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la
decadenza del Sindaco e della Giunta.
ART 64 - Poteri di ordinanza del Sindaco
1.- Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi e
ai regolamenti generali e comunali.
2.- Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione
pecuniaria amministrativa a norma della legge 24/11/81 n° 689.
3-. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto
motivato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4.- Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito il Sindaco
può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati
in cui fossero incorsi.
ART. 64 bis - Rappresentanza legale
1.- La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed
ai Responsabili di area, nei casi previsti dalla legge.
2.- La rappresentanza in sede giudiziale, con la possibilità
di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, può essere delegata dal
Sindaco al Responsabile di area o al segretario comunale, a seconda della
rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
3.- Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio
nelle liti promosse avverso atti degli organi di governo del Comune.
4.- La giunta comunale, nell'interesse generale del Comune,
può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia
giudiziaria.
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI
CIVICI
CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
SEZIONE I - Criteri direttivi
ART 65 - La valorizzazione e la promozione della
partecipazione
1.- Il Comune valorizza le libere forme associative e
promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale
anche su base di quartiere e di frazione.
ART 66 - La valorizzazione delle Associazioni
1.- La valorizzazione delle libere forme associative può
avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di
locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a
favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
2.- Le libere Associazioni - per poter fruire del sostegno
del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo
statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
3.- La commissione del Consiglio - previo parere della
Giunta- valuterà i requisiti previsti dall'apposito Regolamento circa la natura
del sostegno, che l'Amministrazione vorrà disporre con delibere della Giunta
stessa.
SEZIONE II - Riunioni, assemblee,
consultazioni
ART 67 - Consultazioni
1.- Il Comune di propria iniziativa o su richiesta di altri
organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli
studenti, degli anziani, delle forze sindacali, sociali ed imprenditoriali
nelle forme volta per volta ritenute più idonee su provvedimenti di loro
interesse.
2.- Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito
Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che
incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3.- Le consultazioni si attuano mediante invio e
pubblicazioni di un documento chiaramente illustrativo dell'oggetto di esame
con l'indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase
preparatoria con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari
all'approfondimento presso la sede
Comunale.
4.- I risultati delle consultazioni devono essere menzionati
negli atti del Consiglio Comunale che ne fanno esplicita menzione nelle
inerenti deliberazioni.
5.- I costi delle consultazioni sono a carico del Comune
salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
5 bis.- Il Comune istituisce una consulta tematica
permanente dedicata all'analisi di problemi ed alla promozione di proposte per
lo sviluppo dell'integrazione dei cittadini stranieri, sia appartenenti
all'Unione Europea, sia provenienti da Stati non aderenti alla stessa, ma
comunque regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.
ART 68 - Forum dei cittadini
1.- Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione,
forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la
comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in
ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei
cittadini e gli interessi collettivi.
2.- I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale
o sub comunale; carattere periodico o essere convocati per trattare specifici
temi o questioni di particolare urgenza.
3.- Ad esso partecipano i cittadini interessati ed i
rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite
all'ordine del giorno.
4.- I forum possono essere convocati anche su richiesta di
un determinato numero di cittadini, dopo aver indicato gli oggetti proposti
alla discussione ed i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la
presenza.
5.- Il regolamento stabilirà le modalità di convocazione, di
coordinamento, e di funzionamento.
ART 69 - Le situazioni giuridiche
soggettive
1.- Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di
atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati
tempestivamente, secondo le modalità e i limiti imposti dalle leggi e dai
regolamenti.
SEZIONE III - Iniziative popolari
ART 70 - L'iniziativa e le proposte popolari
1.- Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione
della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e
proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la
migliore tutela di interessi collettivi.
2.- Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30
giorni dalla ricezione in segreteria da una apposita commissione del Consiglio
Comunale.
ART 71- Le istanze, le proposte e le petizioni
1.- Nessuna particolare forma è prevista per la
presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che
associate.
2.- Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e
contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
3.- Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì,
debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle
forme di legge a pena di inammissibilità.
4.- Agli effetti dei precedenti commi le petizioni devono
essere sottoscritte da un minimo di duecento elettori.
5.- Alle istanze, proposte e petizioni ammesse esaminate e
decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del
Sindaco o suo delegato.
6.- Le risposte sono rese note agli interessati.
7.- La Giunta decide se le istanze, le proposte e le
petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della
Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e
nell'ambito dei poteri dei rispettivi organismi.
8.- I Consiglieri hanno sempre poteri di istanza, proposta e
petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio
Comunale.
9.- Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni,
deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le
disposizioni di legge.
ART 72 - Referendum consultivo
1.- Il Consiglio comunale può promuovere un referendum
consultivo, su materie di esclusiva competenza dell'amministrazione, volto a
conoscere gli orientamenti che maturano nella comunità sull'attività degli
organi comunali, con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati.
2.- E' previsto il referendum propositivo su richiesta del
quindici per cento dei cittadini elettori della Camera dei deputati residenti
nel comune.
3.- Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti
le seguenti materie:
a)
le norme del presente
statuto;
b)
le materie attinenti
all'urbanistica, alle disposizioni tributarie, penali ed elettorali;
c)
il funzionamento del
consiglio comunale.
Sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale. Il
referendum non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza della
consiliatura.
4.- Il referendum non può svolgersi in coincidenza con le
operazioni elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
5.- La proposta di referendum, formulata in modo chiaro ed
univoco, deve essere richiesta al Sindaco, che, entro trenta giorni dalla
ricezione, la discute in Giunta e poi l'affida ad una apposita commissione di
garanzia eletta dal Consiglio, che esprime parere di ammissibilità e regolarità
entro trenta giorni.
6.- Il Consiglio comunale delibera l'indizione del
referendum nei venti giorni successivi.
7.- Il referendum è indetto entro i successivi novanta
giorni decorrenti dalla esecutività della deliberazione.
8.- Qualora gli organi competenti deliberino, prima del suo
svolgimento, sui contenuti del referendum, la commissione di garanzia decide se
non debba più tenersi.
9.- All'onere finanziario, per le spese comportate dal
referendum provvede il Comune.
ART 73 - Effetti del Referendum consultivo
1.- Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini iscritti alle liste elettorali del comune alla data di indizione del
referendum stesso.
2.- Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
3.- Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a
proporre al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei
risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.
4.- Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il
Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione
sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.
ART 74 - Referendum
abrogativo
1.- Su richiesta del quindici per
cento dei cittadini elettori della Camera dei deputati residenti nel comune, il
Sindaco indice referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di
norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a
contenuto generale.
2.- Non è ammesso il referendum
abrogativo per le norme statutarie e per quelle regolamentari tributarie e
tariffarie.
3.- Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini iscritti alle liste elettorali del comune alla data di indizione del
referendum stesso.
4.- La proposta di abrogazione s'intende approvata se alla
votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
ART 75 - Disciplina dei Referendum
1.- Le norme che disciplinano i referendum sono stabilite
nell'apposito regolamento.
ART 76 - Azione popolare
1.- Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio
le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2.- La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal
giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del
Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi
ha promosso l'azione o il ricorso.
ART 77 - Pubblicità degli atti amministrativi
1.- Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono
pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o
per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne
vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto
alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
SEZIONE IV - Forme di accesso dei cittadini
all'informazione ed ai procedimenti amministrativi
ART 78 - Il diritto di informazione e di
accesso
1.- Tutti i cittadini hanno diritto di accedere agli atti
amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento
secondo le disposizioni di legge vigenti.
2.- Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero
unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione - mediante
l'ordinamento degli uffici e dei servizi - conferisce i poteri ai responsabili
dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
3.- L'Amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio
di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti
degli utenti per il miglioramento dei servizi.
4.- Il comune garantisce - mediante il Regolamento - ai
cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine
di esame delle domande progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
5.- Abrogato.
6.- L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti
faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
7.- Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi
comunali è altresì assicurato agli Enti pubblici alle organizzazioni del
volontariato e alle Associazioni in genere.
8.- L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la
materia.
ART 79 - Il diritto di informazione per le
organizzazioni sindacali
1.- Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno
diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale,
secondo le modalità stabilite dalle disposizioni dei C.C.N.L..
2.- I diritti di informazione alle organizzazioni sindacali
sono a titolo gratuito.
CAPO II - DIFENSORE CIVICO
ART 80 - Istituzione
1.- Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico,
quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della
correttezza dell'azione amministrativa.
2.- Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di
dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto
esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
ART 81 - Elezione del Difensore Civico
1.- Il difensore civico è eletto con deliberazione del
Consiglio Comunale nella prima seduta e con tre votazioni con maggioranza dei
due terzi e se non si raggiunge tale maggioranza, il Consiglio dovrà essere
riconvocato e in tale seduta dovrà raggiungere per l'elezione la maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati, sulla base di una rosa di candidati formata
con il concorso attivo degli strumenti di partecipazione popolare (forum dei
cittadini, libera associazione dei cittadini ecc.).
2.- La votazione avviene per schede segrete.
3.- Il difensore civico deve essere in possesso dei
requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere
Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza
diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e
competenza giuridico - amministrativa e che abbiano almeno 40 anni di età.
4.- L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni
altra carica elettiva pubblica e con rapporti di servizio con pubbliche
amministrazioni, nonché con incarichi ufficiali di partiti politici.
5.- L'incompatibilità originaria e sopravvenuta, comporta la
dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la
relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione.
6.- Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha
l'obbligo di residenza nel Comune.
ART 82 - Durata in carica e revoca del difensore
civico
1.- Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio
Comunale che lo ha eletto e può essere confermato con le stesse modalità della
prima elezione.
2.- I poteri del difensore civico sono prorogati fino
all'entrata in carica del successore.
3.- Il difensore civico può essere revocato, con
deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi nelle stesse forme previste
per la sua elezione di cui all'articolo 81 1° comma per gravi motivi
inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
ART 83 - Funzioni
1.- A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore
civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le
Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo
abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente
emanati.
2.- Nello svolgimento della sua azione il difensore civico
rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione
alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona
amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle
disfunzioni rilevate.
3.- Il difensore civico può intervenire anche di propria
iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano
preoccupando la cittadinanza.
ART 84 - Modalità di intervento
1.- Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano
interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione
del Comune o gli Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere
per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 20
giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta
una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2.- La richiesta d'intervento può essere scritta o verbale e
nulla è dovuto per essa né all'amministrazione comunale né al difensore civico.
3.- Il difensore civico può convocare direttamente i
funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al
responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere
all'esame della pratica o del procedimento.
4.- In occasione di tale esame il difensore civico
stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la
definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia alla
persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale.
5.- Il difensore civico ha diritto di ottenere
dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma 1° copia
degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e
deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino
l'espletamento delle sue funzioni.
6.- Il difensore civico non può intervenire: a) su atti
dell'amministrazione di contenuto meramente politico; b) su atti o procedimenti
avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia
amministrativa, civile o tributaria.
7.- Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui
fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.
ART 85 - Relazione al Consiglio Comunale
1.- Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro
il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità
e formulando osservazioni e suggerimenti.
2.- Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le
determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
ART 86 - Mezzi del difensore civico
1.- Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria
deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i
criteri di assegnazione del personale nei limiti delle proprie disponibilità.
L'eventuale assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è
stabilita con deliberazione della Giunta.
2.- Il personale assegnato è individuato nell'organico
comunale, per le funzioni di che trattasi dipende dal difensore civico.
3.- L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati
al difensore civico, che ne diviene assegnatario.
4.- Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su
proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure
previste dal vigente ordinamento.
ART 87 - Trattamento economico
1.- Al difensore civico spettano le indennità di funzione,
le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura
stabilità dalla legislazione vigente per gli Assessori Comunali.
ART 88 - Rapporti con il difensore civico
Regionale e Provinciale
1.- Il difensore civico comunale, qualora ritenga che
l'istanza presentatagli rientri nella competenza del difensore civico regionale
o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione
all'interessato.
TITOLO V - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
ART 89 - Svolgimento dell'azione amministrativa
1.- Il Comune informa la propria attività amministrativa ai
principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure;
svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali,
dell'assetto e d'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico
secondo le leggi.
2.- Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti
responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli
interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge 7/08/90 n°
241 e del relativo regolamento comunale.
3.- Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti
territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente
Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4.- Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce
servizi pubblici.
CAPO I - I SERVIZI
ART 90 - Servizi pubblici comunali
1.- Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte
a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della
comunità locale.
2.- I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono
stabiliti dalla legge.
ART.91– Aziende speciali e
istituzioni
1 – Il Consiglio comunale può
deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica
e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2 – Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di
istituzioni, previste dalla legge quali organismi strumentali del comune per
l'esercizio dei servizi sociali e/o culturali, dotati di autonomia gestionale.
ART.92– Istituzioni
1 -
L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono
disciplinati dal presente statuto e dal regolamento approvato dal Consiglio
comunale.
2 – Alla costituzione dell' istituzione il Consiglio provvede mediante
deliberazione che deve indicare:
a)
le finalità
dell'istituzione;
b)
i parametri
comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella
dell'istituzione, con riferimento anche al livello dei servizi prestati;
c)
il capitale di
dotazione da conferire e i relativi mezzi di finanziamento, nonché il personale
delle strutture comunali da trasferire eventualmente all'istituzione.
3 – Spetta al Consiglio comunale:
a)
determinare gli
indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte dell'istituzione, anche
sulla base dei risultati annualmente conseguiti dalle medesime, nonché gli
indirizzi per la nomina e la revoca dei componenti degli organi;
b)
approvare, su
proposta della Giunta comunale, i provvedimenti del consiglio di
amministrazione dell'istituzione che si configurano come atti fondamentali,
secondo quanto stabilito dalla legge, e dunque, in ogni caso: il regolamento
per il funzionamento dell'istituzione, i bilanci e i conti consuntivi;
c)
esercitare la
vigilanza sull'attività, per il tramite del Sindaco che può acquisire atti,
documenti o informazioni, promuovere – anche dietro specifica sollecitazione
del Consiglio – indagini e verifiche amministrative e riferisce periodicamente
al Consiglio.
4 – Sono organi dell'istituzione:
a)
il presidente del
consiglio di amministrazione;
b)
il consiglio di
amministrazione, composto da un minimo di tre fino a un massimo di cinque
membri compreso il presidente;
c)
il direttore, al
quale compete la responsabilità gestionale.
5 – Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono
nominati e revocati dal Sindaco. Essi sono scelti fra persone non appartenenti
al consiglio comunale, in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere
comunale e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi
compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti pubblici o privati,
debitamente documentate da curriculum. Sono nominati per un periodo
corrispondente a quello del mandato amministrativo del
sindaco e durano incarica fino alla nomina dei successori.
6 – le incompatibilità a ricoprire la carica di presidente o componente
del consiglio di amministrazione sono quelle stabilite dalla legge per la
carica di consigliere comunale.
7 – il direttore è nominato dal Sindaco, con contratto esterno di
diritto pubblico o privato oppure tra i dipendenti comunali in possesso di
specifica esperienza professionale nel settore dei servizi socio-culturali e
inquadrati almeno nella categoria professionale D.
La nomina ha una durata non superiore a tre anni e può essere
rinnovata.
8 – Le indennità e i compensi da erogare al presidente e ai componenti
del consiglio di amministrazione sono determinate dal regolamento.
CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
ART 93 - Convenzioni
1.- Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta,
delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la
Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati.
2.- Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le
forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
ART 94 - Consorzi
1.- Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi
con altri Comuni e Provincia per la gestione associata di uno o più servizi e
l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende
speciali di cui all'art. 91 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2.- A questo fine il Consiglio comunale approva, a
maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente
articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.- La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del
consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio
stesso.
4.- Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del
consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto del consorzio.
ART 95 - Accordi di programma
1.- Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune di altri soggetti
pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del
comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento.
2.- A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3.- L'accordo, consistente nel consenso unanime delle
amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4.- Qualora l'accordo sia adottato con decreto del
Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici,
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio
comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
5.- La disciplina degli accordi di programma prevista
dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da
leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di
competenza del Comune.
TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
ART 96 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
1.- L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Sant'Egidio alla Vibrata è disciplinato da apposito regolamento predisposto in
osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli
indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia,
flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e
responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di
indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione
spetta ai responsabili dei servizi.
2.- Il regolamento sull'ordinamento di cui al comma 1
stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei
posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il
ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le
responsabilità di ciascun Responsabile dei servizi e dei rispettivi sostituti,
i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale,
il segretario comunale e gli organi elettivi.
3.- Il medesimo regolamento individua gli uffici e servizi a
cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i
loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le
specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di
entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di
concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti
di gestione.
ART 97 - Ufficio Comunale
1.- L'Amministrazione comunale sviluppa la sua azione attraverso
strutture denominate aree.
2.- Per area si intende il complesso
di attività omogenee dal punto di vista funzionale e delle materie.
3.- Le aree sono individuate in un organigramma, con
riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle funzioni
svolte, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.
4.- Le aree nelle quali si articola l'organizzazione
dell'Amministrazione comunale sono affidate alla responsabilità di un
Responsabile di servizio.
5.-Abrogato
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
ART 98 - Ordinamento del personale
1.- L'ordinamento del personale
risponde ai seguenti criteri:
a)
esaltazione della
posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
b)
organizzazione della
struttura aventi relazioni con l'esterno in modo idoneo a dare risposte
immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
c)
istituzione del
controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
d)
responsabilizzazione
puntuale delle posizioni di lavoro;
e)
valutazione annuale
dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per i dipendenti aventi
funzioni dirigenziali, del nucleo di valutazione; la valutazione del segretario
e del direttore generale è fatta dal Sindaco;
f)
incentivazione
effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione;
g)
superamento della
separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il
conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e
della massima collaborazione tra gli uffici.
CAPO III - PERSONALE DIRETTIVO
ART 99 - Incarichi di dirigenza
1.- L'attribuzione della responsabilità di direzione delle
aree spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo. L'attribuzione degli incarichi prescinde dalla precedente
assegnazione di direzione a seguito di concorsi.
2.- La responsabilità di direzione dell'area è attribuita a
tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. I Responsabili dei
servizi possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti
dall'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3.- Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, nelle
forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può stipulare, al di fuori della
dotazione organica, l'assunzione con contratti a tempo determinato di personale
dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti
dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
4.- Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, in
caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e
con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a
personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente di diritto privato, ai sensi dell'art. 110 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali .
5. - I contratti a tempo determinato non possono essere
trasformati a tempo indeterminato.
ART 100 - Collaborazioni esterne
1.- Il regolamento di organizzazione degli uffici può
prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per
obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.- Le norme regolamentari per il conferimento degli
incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono
stabilirne:
a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla
durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento
economico;
c) la natura privatistica del rapporto.
3.- Il Sindaco definisce e
conferisce l'incarico con convenzione scritta, previo parere del segretario
comunale o del direttore generale, se nominato.
ART 101 - Direttore generale
1.- Il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale,
può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con
contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti.
2.- In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla
gestione coordinata unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3.- Quando non risulta stipulata la convenzione di cui al
comma 1, il sindaco può conferire le relative funzioni al segretario comunale,
sentita la giunta comunale.
ART 102 -
Compiti del direttore generale
1.- Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi
e gli obiettivi degli organi di governo dell'ente secondo le direttive del
sindaco.
2.- Il direttore generale sovrintende alla gestione
dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia
3.- La durata dell'incarico non può eccedere quella del
mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa
delibera della giunta comunale.
ART 103 - I responsabili degli uffici e dei
servizi
1.- I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad
organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni
ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le
indicazioni impartite dal sindaco e dalla giunta
2.- Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate
provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a
raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e
dalla giunta.
ART 104 - Funzioni dei responsabili degli uffici
e dei servizi
1.- I responsabili degli uffici e servizi, oltre a svolgere
i compiti previsti dalla legge, svolgono le seguenti funzioni:
a)
gli avvisi di
pubblicazione degli strumenti urbanistici;
b)
emettono le ordinanze
di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono
l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite
dal sindaco;
c)
pronunciano le altre
ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di
cui all'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
d)
promuovono i
procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed
adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal
regolamento;
e)
provvedono a dare
pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle
direttive impartite dal sindaco e dal direttore generale;
f)
forniscono al direttore
nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione
del piano esecutivo di gestione;
g)
autorizzano le
prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del
personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore generale e
dal sindaco;
h)
rispondono, nei
confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi
loro assegnati.
2.- Il Sindaco può delegare ai
responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo
statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive
per il loro corretto espletamento.
2 bis.- Nell'ambito delle materie di
propria competenza i Responsabili dei serviziz individuano i responsabili delle
attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione
di provvedimenti amministrativi.
2 ter.- Salvo diversa previsione
regolamentare i Responsabili dei servizi hanno facoltà di delegare l'esercizio
delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si
articolano le aree cui sono preposti.
CAPO IV - IL SEGRETARIO COMUNALE
ART 105 - Stato giuridico e trattamento
economico
1. - Il segretario comunale è
nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito
albo.
2.- Lo stato giuridico ed il trattamento economico del
Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
ART 106 - Funzioni del Segretario
1.- Il segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del
Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco.
2.- Il Segretario comunale promuove anche l'esame collegiale
con i dipendenti dei problemi organizzativi e formula soluzioni e proposte per
gli organi comunali.
3.- Il segretario comunale, su
richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico
al consiglio, alla giunta ed al sindaco.
4.- Il segretario roga i contratti del comune, nei quali
l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali
nell'interesse dell'ente ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli
dal presente statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco.
ART 107 - Il Vice Segretario comunale
1.- E' istituita la figura professionale del vicesegretario
comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo
o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2.- Possono essere affidate al vicesegretario oltre ai
compiti di cui al primo comma del presente articolo quelli di direzione e
titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con
l'ordinamento degli uffici, ed attinente alle funzioni
amministrative-istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.
2 bis.- Il vicesegretario è nominato dal Sindaco tra uno dei
Responsabili preposti alle aree in cui si articola l'Amministrazione Comunale,
fermi restando i requisiti previsti dalla legge.
ART 108 - La responsabilità del Segretario
comunale e dei dirigenti
1.- Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta
ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e , qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri
sono inseriti nella deliberazione.
2.- Nel caso il Comune temporalmente non abbia il
funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal
segretario dell'ente in relazione alle sue competenze.
3.- I soggetti di cui al primo comma rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione,
ai sensi degli articoli 32 e 55 del presente
Statuto.
TITOLO VII - RESPONSABILITÀ'
ART 109 - Responsabilità verso il Comune
1.- Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti
a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.- Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la
responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.
3.- Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del
servizio che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono
tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi
del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei
Conti, indicando tutti gli elementi accolti per l'accertamento della
responsabilità e la determinazione dei danni.
4.- Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario
comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del
Sindaco.
ART 110 - Responsabilità verso i terzi
1.- Gli amministratori ed i dipendenti comunali, che,
nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti,
cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.- Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del
danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro
questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.- E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello
derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il
dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le
responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4.- La responsabilità personale dell'amministratore o del
dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata
dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista
nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento
l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5.- Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od
operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il
Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od
operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare
nel verbale il proprio dissenso.
ART 111 - Responsabilità dei contabili
1.- Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio
di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché
chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del
Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione
della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi
vigenti.
ART. 111 bis - Responsabilità dirigenziale
1.- I Responsabili dei servizi sono responsabili del
risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con
particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri
di correttezza amministrativa e di efficienza.
2.- La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con
riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e
progetti dell'Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo
sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.
3.- La valutazione dei Responsabili dei servizi, disciplinata
da apposito regolamento o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi e da linee di indirizzo adottate dagli Organi di governo, è sviluppata
periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione.
4.- Qualora la valutazione dei risultati dei responsabili
dei servizi faccia emergere il mancato raggiungimento al temine dell'esercizio
finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei
confronti del responsabile del servizio interessato, previa verifica e
contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione,
possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua
responsabilità.
ART 112 - Prescrizione dell'azione di responsabilità
1.- La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione
di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di
inestensibilità agli eredi.
TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITÀ
ART 113 - Finanza e contabilità
1.- Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare
di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite.
2.- Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il
Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste
dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la
finanza locale.
3.- Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi
nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.
4.- Il Comune esercita la potestà impositiva in materia
tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.07.2000 n. 212 con
particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla
chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al
diritto di interpello.
5.- La determinazione delle tariffe per i servizi comunali
avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
ART 114 - Bilancio e rendiconto di gestione
1.- La gestione economico finanziaria del Comune di
Sant'Egidio alla Vibrata si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla
relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali
documenti sono redatti in modo da consentire la rappresentazione e l'analisi di
programmi, servizi ed interventi.
2.- La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel
rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto economico
ed il conto del patrimonio.
3.- La predisposizione degli strumenti contabili e dei
rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle
relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione
economica e patrimoniale del comune, nonché i profili specifici dei
procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal
regolamento di contabilità.
4.- Gli impegni di spesa assunti con provvedimenti dei
responsabili dei servizi sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
ART 115 - Principi generali del controllo
interno
1.- Il Comune è impegnato ad istituire ed attuare i
controlli interni di cui all'art. 147 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali. La loro organizzazione è effettuata anche
in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30.07.1999, n. 286.
2.- Il Comune, con apposito regolamento, oppure con il
Regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, disciplina le modalità operative
ed attuative per il funzionamento degli strumenti di controllo interno,
compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a
convenzioni con altri Comuni e ad incarichi esterni.
ART 116 - Attività contrattuale
1.- Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e
servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle
locazioni, il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali,
provvede mediante contratti.
2.- La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3.- La determinazione deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base.
4.- In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei
contratti interviene il responsabile dell'ufficio competente per materia.
ART 117 - Revisione economico-finanziaria
1.- Ai fini della revisione economico-finanziaria, il
Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi
indicati dalla legge.
2.- Abrogato
3.-
Il collegio dei revisori collabora con il consiglio Comunale nella sua
funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che
accompagna la proposta di deliberazione consigliare del conto consuntivo.
4.- A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti
e documenti dell'ente.
5.- Nella relazione di cui al terzo comma il collegio dei
revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6.- I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella
gestione dell'Ente, riferiscono immediatamente al Consiglio.
TITOLO IX - RAPPORTI CON ALTRI ENTI
ART 118 - Partecipazione alla programmazione
1.- Il Comune partecipa alla programmazione economica,
territoriale e ambientale della regione; formula, ai fini della programmazione
predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2.- Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria
di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio
e alle procedure dettate dalla legge Regionale.
3.- La compatibilità degli strumenti di pianificazione
territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento è accertata dalla Provincia.
ART 119 - Iniziativa per il mutamento delle
circoscrizioni provinciali
1.- Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle
circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione,
osservando le norme a tal fine emanate dalla Regione.
2.- L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione
approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART 120 - Procedura di adozione, modificazione e
abrogazione dello Statuto
1.- Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con il voto
favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non
venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro
30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2.- Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e
l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio
Comunale con la procedura di cui al comma precedente.
3.- La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello
Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo
Statuto in sostituzione di quello precedente.
4.- L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale
dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
ART 121 - Pubblicazione dello Statuto
1.- Il presente Statuto, è pubblicato nel bollettino
ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni
consecutivi.
ART 122 - Entrata in vigore
1.- Dopo la pubblicazione e l'affissione di cui all'articolo
121 il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute
pubblicazioni, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli Statuti.
2.- Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta
giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
3.- Il Segretario del Comune appone in calce all'originale
dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore
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